Art. 66.
(Ammissione alla semilibertà).

      1. Possono essere espiate in regime di semilibertà la pena dell'arresto e la pena della reclusione non superiore a sei mesi, se il condannato non è affidato in prova al servizio sociale.
      2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena

 

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ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati dal comma 1 dell'articolo 79, commessi dopo il 13 maggio 1991, di almeno due terzi di essa. Nei casi previsti dall'articolo 58, se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione di metà della pena.
      3. L'internato può essere ammesso alla semilibertà in ogni tempo.
      4. L'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società.
      5. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al regime di semilibertà dopo avere espiato almeno venti anni di pena.
      6. Nei casi previsti dal comma 1, se il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale, la semilibertà può essere altresì disposta successivamente all'inizio dell'esecuzione della pena. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 58, comma 4.
      7. Se l'ammissione alla semilibertà riguarda una condannata madre di un figlio di età inferiore a tre anni, essa ha diritto di usufruire della casa per la semilibertà prevista dal comma 8 dell'articolo 101 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.